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Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 12/08/1963 (Rv. 263541 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITA, ANCHE DI UFFICIO, IN CASSAZIONE - ACCERTAMENTO IN BASE AI SOLI DOCUMENTI ESISTENTI NEL PROCESSO - PRODUZIONE DI NUOVA DOCUMENTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263541-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITA, ANCHE DI UFFICIO, IN CASSAZIONE - ACCERTAMENTO IN BASE AI SOLI DOCUMENTI ESISTENTI NEL PROCESSO - PRODUZIONE DI NUOVA DOCUMENTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimita del contraddittorio, nonche alla validita della sua Costituzione, e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e puo essere eccepito per la prima volta in Cassazione, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto. Tali accertamenti, peraltro, debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia acquisiti al processo non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita della sentenza impugnata, perche la nullita cui fa riferimento la norma dell'art 372 e solo quella che inficia la sentenza in se direttamente e non gia anche quella che sia effetto di altra nullita che riguardi il procedimento (come nel caso d'irregolarita del contraddittorio). (Conf 902'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)