Sez. L, Sentenza n. 3463 del 22/04/1997 (Rv. 503855 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Accertamento d'ufficio anche in cassazione - Limiti - Diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
L'accertamento della "legitimatio ad processum", riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto - salvo il limite della formazione del giudicato - anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità (come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio) di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)