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Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 01/12/1983 (Rv. 431800 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - SIMULAZIONE "INTER PARTES" - PROVA - FACOLTÀ DEL GIUDICE EX ART. 421 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1983-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431800-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - SIMULAZIONE "INTER PARTES" - PROVA - FACOLTÀ DEL GIUDICE EX ART. 421 COD. PROC. CIV..*

Ai fini della prova della simulazione inter partes nelle controversie soggette al rito del lavoro (e, quindi, pure nelle controversie agrarie), è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e, correlativamente, di quella presuntiva) ex art. 1417 cod. civ., in quanto l'art. 421 cod. proc. civ. - nel consentire al giudice, nell'ambito del rito suindicato, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile - si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative Disposizioni generali degli artt. 2721, 2722 e 2723, alle quali si ricollega l'art. 1417 citato, che, d'altronde, fa applicazione, in tema di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato art. 2722, della inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento. (V 4707/83, mass n 429600; (V 2095/81, mass n 412818).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)