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Sez. L, Sentenza n. 2095 del 10/04/1981 (Rv. 412818 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PROVA PER TESTI - ASSUNZIONE IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART 2722 COD CIV - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412818-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PROVA PER TESTI - ASSUNZIONE IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART 2722 COD CIV - LEGITTIMITA.*

L'art 421 cod proc civ (nuovo testo) - là dove consente al giudice di ammettere mezzi di prova al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile - si riferisce non ai limiti fissati dall'ordinamento per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma, sia ad substantiam che ad probationem, ma a quelli stabiliti da detto codice alla prova testimoniale in via generale (artt 2721, 2722, 2723), sicche deve ritenersi legittimamente acquisita al processo che si svolga secondo il rito del lavoro una prova per testi assunta in violazione del divieto di cui all'art 2722 citato. (V 4658/78, mass n 394333; (V 1435/76, mass n 380150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)