Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 05/02/2000 (Rv. 533504 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Nozione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), la nozione di transazione della lite dev'essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base delle reciproche concessioni e non considerata nella più ampia accezione di ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se priva dei requisiti di forma e di contenuto del contratto disciplinato dagli artt. 1965 ss. c.c. (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata che aveva ritenuto, ai fini indicati, che dovessero essere provati per iscritto, con onere a carico della parte che li aveva fatti valere, tutti gli elementi essenziali del contratto di transazione, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)