Sez. L, Sentenza n. 4461 del 08/07/1986 (Rv. 447218 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - PERSONALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 E DELL'ART. 5, QUATTORDICESIMO E QUINDICESIMO COMMA, DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - EFFETTI - ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - PERSONALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 E DELL'ART. 5, QUATTORDICESIMO E QUINDICESIMO COMMA, DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - EFFETTI - ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo all'assunzione con contratto di lavoro a termine di un farmacista da impiegare nella farmacia comunale, assunzione disposta dall'apposita azienda municipalizzata, il mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 230 del 1962, come anche, in particolare, la violazione delle ulteriori limitazioni poste, con disciplina transitoria, dall'art. 5, quattordicesimo e quindicesimo comma, d.l. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge n. 3 del 1979, che ha consentito l'apponibilità del termine al contratto di lavoro soltanto per esigenze eccezionali e sopravvenute, sempre che il rapporto non abbia una durata superiore a 90 giorni, non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero che il rapporto a termine, illegittimamente proseguito alla scadenza dello stesso si trasformi in rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, ma - attesa la nullità del rapporto prevista espressamente dalla speciale disciplina costituita dal quindicesimo comma dell'art. 5 citato - derivano soltanto le conseguenze previste dall'art. 2126 cod. civ., sulle prestazioni di fatto con violazione di legge, ossia la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. (Conf 2730/86, mass n 445776; (Conf 5540/85, mass n 442737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)