diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2730 del 17/04/1986 (Rv. 445776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - ASSUNZIONE A TERMINE DI UN FARMACISTA DA IMPIEGARE NELLA FARMACIA COMUNALE DISPOSTA DALLA APPOSITA AZIENDA MUNICIPALIZZATA - ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE O PROSECUZIONE DEL RAPPORTO AVVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INSTAURAZIONE O TRASFORMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - ASSUNZIONE A TERMINE DI UN FARMACISTA DA IMPIEGARE NELLA FARMACIA COMUNALE DISPOSTA DALLA APPOSITA AZIENDA MUNICIPALIZZATA - ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE O PROSECUZIONE DEL RAPPORTO AVVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INSTAURAZIONE O TRASFORMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo all'assunzione con contratto di lavoro a termine di un farmacista da impiegare nella farmacia comunale, assunzione disposta dall'apposita azienda municipalizzata, il mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 230 del 1962 (come anche in particolare la violazione dell'ulteriore limitazione posta, eccezionalmente e con disciplina transitoria, dall'art. 5, quindicesimo comma, d.l. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge n. 3 del 1979, che ha vietato a pena di nullità, la stipulazione di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 90 giorni) non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero che il rapporto a termine, illegittimamente proseguito alla scadenza dello stesso, si trasformi in un rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine (come nella previsione dell'art. 2 della cit. Legge n. 230), attesa la specialità della disciplina delle farmacie comunali - connotata da un'accentuata esigenza garantistica di perseguimento del pubblico interesse - disciplina che prevede lo strumento del concorso per il reclutamento sia del farmacista direttore, sia degli addetti, con una norma imperativa (art. 10 legge 2 aprile 1968 n. 475) che è stata ribadita in generale per le nuove assunzioni di personale dei comuni e dei rispettivi consorzi ed aziende municipalizzate dall'art. 5 d.l. n. 702 cit.. Pertanto l'illegittimità dell'apposizione del termine ovvero della prosecuzione del rapporto dopo la sua scadenza comporta soltanto le conseguenze previste dall'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto con violazione di legge, ossia la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. (V 5540/85, mass n 442737; (V 696/85, mass n 438902).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)