Sez. L, Sentenza n. 5540 del 12/11/1985 (Rv. 442737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - CONTRATTO DI LAVORO INSTAURATO SENZA L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO IMPOSTO DA UNA ESPRESSA NORMA DI LEGGE - NULLITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966, ART. 18 STATUTO LAVORATORI E LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI NELLA REGIONE SICILIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - CONTRATTO DI LAVORO INSTAURATO SENZA L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO IMPOSTO DA UNA ESPRESSA NORMA DI LEGGE - NULLITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966, ART. 18 STATUTO LAVORATORI E LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI NELLA REGIONE SICILIA.*
Il contratto di lavoro (anche a termine) instaurato senza concorso, in violazione di una specifica ed espressa norma di legge che imponga tale meccanismo di selezione per gli enti pubblici (come nella specie gli artt. 3 e 6 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14 che avevano vietato nuove assunzioni di personale non di ruolo consentendo solo assunzioni di personale di ruolo per concorso per gli enti pubblici, anche economici, soggetti alla vigilanza della regione), è nullo ed al rapporto di fatto intercorso tra le parti non sono applicabili né le norme in tema di recesso (legge n. 604 del 1966 e art. 18 stat. Lavoratori) né quelle sul contratto di lavoro a tempo determinato (legge n. 230 del 1962) in quanto tale disciplina presuppone la validità del contratto di assunzione del lavoratore dipendente. È invece operante la norma di cui all'art. 2126, primo comma, cod. civ. che - senza affatto equiparare il contratto di lavoro invalido a quello valido - ne fa salvi gli effetti per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta essere stata di fatto espletata al fine di far conseguire al lavoratore la retribuzione comprensiva di ogni altra prestazione riconosciuta dalla legge, come il trattamento di fine rapporto ed il versamento dei contributi assicurativi. (V 618/84, mass n 432870; (V 3373/83, mass n 428272; (V 2286/82, mass n 420166; (V 2347/78, mass n 391744; (V 2341/78, mass n 391737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 com. 1, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)