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Sez. L, Sentenza n. 2399 del 13/06/1975 (Rv. 376268 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDICE ISTAT - UTILIZZABILITA - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA - ESTENSIONE - RAPPORTI DI LAVORO GIA ESTINTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376268-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDICE ISTAT - UTILIZZABILITA - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA - ESTENSIONE - RAPPORTI DI LAVORO GIA ESTINTI - INCLUSIONE.*

A norma dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nella nuova formulazione stabilita dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione monetaria, dal giorno della maturazione del diritto, utilizzando, ai sensi dell'art 150 disp att cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 9 della citata legge n 533 del 1973, l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori della industria. Tale norma e di immediata applicazione nei giudizi pendenti, anche per i rapporti di lavoro sorti ed estinti prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 ed a tutti gli effetti da essi derivanti, i quali verranno pertanto ad essere regolati retroattivamente dalla legge in vigore al momento della liquidazione. (V 495/75, mass n 373794; 1225/74, mass n 369283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)