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Sez. L, Sentenza n. 4258 del 16/11/1976 (Rv. 382954 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - PRESUPPOSTI - ALLEGAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI E DOMANDA - PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382954-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - PRESUPPOSTI - ALLEGAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI E DOMANDA - PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - CONSEGUENZE.*

Il dovere del giudice di liquidare al lavoratore il maggior danno derivante della svalutazione monetaria del suo credito, previsto, con efficacia retroattiva ed immediata operativita nei giudizi pendenti, dal nuovo testo dell'art 429 terzo comma cod proc civ (come fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), non consegue automaticamente alla pronuncia di condanna al pagamento di un debito di lavoro, ma presuppone che l'interessato abbia assolto l'Onere di allegare i fatti costitutivi di quel maggior danno e di domandare il riconoscimento del relativo diritto. Pertanto, ove a cio il lavoratore abbia provveduto per la prima volta in appello, il danno per svalutazione monetaria puo essere in suo favore riconosciuto solo per il periodo successivo alla sentenza di primo grado. (V 2961/75, mass n 377047; (V 2399/75, mass n 376268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)