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Sez. 2, Sentenza n. 6617 del 30/04/2012 (Rv. 622400 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Nozione - Sopravvenuta caducazione dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio - Omesso rilievo da parte del giudice - Denuncia in sede di legittimità - Ammissibilità - Natura del vizio - "Error in procedendo" - Conseguenti poteri della Corte di cassazione - Esame diretto degli atti - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622400-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La censura in Cassazione della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della "cessazione della materia del contendere", riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione), configurando denuncia di un "error in procedendo", legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)