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Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005 (Rv. 585505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti per la sua declaratoria - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia. (Nella specie, la S.C., accogliendo il relativo motivo e decidendo nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da un lavoratore appartenente al personale autoferrotranviario nei confronti della società datrice di lavoro per assunto demansionamento, sul presupposto che - dalla disamina degli atti processuali, da ritenersi consentita in sede di legittimità essendo stato denunciato un "error in procedendo" commesso dal giudice di appello - già nel verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti nel corso del processo di primo grado era stato dato atto della sopravvenuta cessazione di ogni ragione di reciproca contesa con il conseguente venir meno di qualsivoglia pretesa, rivendicazione e contestazione fatte valere, con compensazione delle spese giudiziali, rilevandosi, inoltre, come nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di appello il lavoratore aveva affermato di non avere interesse al giudizio di secondo grado a causa della suddetta intervenuta conciliazione giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)