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Sez. L, Sentenza n. 385 del 23/01/1990 (Rv. 464945 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ACCORDO AZIENDALE IN ORDINE ALLA CAUSA INTEGRABILE E ALLE MODALITÀ ATTUATIVE - RICEZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - INTERESSE AD AGIRE DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - DEDUZIONE DEL PERICOLO DI TALE VIOLAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464945-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ACCORDO AZIENDALE IN ORDINE ALLA CAUSA INTEGRABILE E ALLE MODALITÀ ATTUATIVE - RICEZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - INTERESSE AD AGIRE DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - DEDUZIONE DEL PERICOLO DI TALE VIOLAZIONE - SUFFICIENZA.*

In tema di messa in cassa integrazione, la recezione, nel provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro nei confronti dei singoli dipendenti, delle Disposizioni dell'accordo collettivo aziendale in ordine alla sussistenza della causa integrabile ed alle modalità attuative della medesima comporta l'Obbligo dell'imprenditore di far rientrare al lavoro i dipendenti al verificarsi della data o della circostanza prevista dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che per la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, che lamenti la violazione di detta disciplina, è sufficiente la deduzione dell'esistenza della violazione stessa o il pericolo della sua verificazione, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettiva lesione del detto diritto. (Conf 8533/87, mass n 456053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)