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Sez. L, Sentenza n. 10073 del 15/10/1990 (Rv. 469454 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI PREVISTA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA RIOCCUPAZIONE ALLA SCADENZA - INSUSSISTENZA - CLAUSOLE DI MAGGIOR FAVORE - CLAUSOLE DI RIENTRO - INSERIMENTO NELL'ITER PROCEDURALE D'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - EFFETTI - CONFIGURABILITÀ DI DETTO DIRITTO.*
Stato
decisa il 1990-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469454-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI PREVISTA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA RIOCCUPAZIONE ALLA SCADENZA - INSUSSISTENZA - CLAUSOLE DI MAGGIOR FAVORE - CLAUSOLE DI RIENTRO - INSERIMENTO NELL'ITER PROCEDURALE D'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - EFFETTI - CONFIGURABILITÀ DI DETTO DIRITTO.*

In materia di interventi d'integrazione salariale, l'indicazione dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), del periodo di prevista durata della sospensione dell'attività produttiva non attribuisce di per sè ai lavoratori un diritto soggettivo - la cui violazione possa fondare un'obbligazione risarcitoria - alla rioccupazione alla scadenza di tale periodo, atteso che la disciplina delle procedure di collocamento in C.i.G. - nel cui ambito unici interlocutori degli imprenditori sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e non già i singoli iscritti - si configura, anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 694 del 1988, come un complesso di norme di Azione, a fronte delle quali i singoli lavoratori sono, di regola, titolari non di diritti soggettivi ma di interessi legittimi, eventualmente tutelabili in Sede di giustizia amministrativa. L'anzidetto diritto alla rioccupazione - stante la possibilità d'inserire clausole di maggior favore nell'iter procedurale delineato dal citato art. 5 - è invece configurabile allorquando, nell'ambito delle intese volte alla conduzione della crisi aziendale, le parti (imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori) abbiano previsto una vera e propria clausola di rientro, con carattere vincolante per l'imprenditore, l'accertamento della quale deve essere compiuto alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale. (V 385/90, mass n 464944; (V 385/90, mass n 464945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)