Sez. L, Sentenza n. 1789 del 15/03/1986 (Rv. 445110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE DI ASSUMERE L'INVALIDO AVVIATO AL LAVORO - DIRITTO DELL'INVALIDO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE DI ASSUMERE L'INVALIDO AVVIATO AL LAVORO - DIRITTO DELL'INVALIDO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Il lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, qualora ne sia rifiutata l'assunzione dall'impresa destinataria, ha diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante da tale rifiuto. La relativa quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, non può ritenersi limitata al cosiddetto interesse negativo (art. 1338 cod. civ.) ma comprende, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all'art. 1227 cod. civ., danno emergente e lucro cessante, cioè, quantomeno tutte le retribuzioni percipiende dal lavoratore avviato durante l'intero periodo di inadempimento dell'Obbligo di assumerlo. (V 465/85, mass n 438676).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1338, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)