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Sez. L, Sentenza n. 5036 del 23/11/1989 (Rv. 464313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ISTITUITO PRESSO L'INPS EX ART. 2 LEGGE N. 297 DEL 1982 - FUNZIONE - PRESTAZIONI - ACCOLLO EX LEGE DELLO STESSO DEBITO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ISTITUITO PRESSO L'INPS EX ART. 2 LEGGE N. 297 DEL 1982 - FUNZIONE - PRESTAZIONI - ACCOLLO EX LEGE DELLO STESSO DEBITO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE - APPLICABILITÀ.*

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, ha, secondo l'esplicita formulazione della norma, "lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto" ex art. 2120 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 della stessa legge). Pertanto, configurandosi tale sostituzione, come una sorta di accollo ex lege, con assunzione, da parte del fondo, dello stesso debito del datore di lavoro e con surrogazione del fondo medesimo ai sensi del settimo comma dello stesso art. 2, il credito del lavoratore mantiene la propria natura di credito indicizzato alle variazioni del costo della vita e quindi, nonostante le modalità ed i tempi di funzionamento previsti dalla norma, è suscettibile di rivalutazione monetaria (art. 429 cod. proc. civ.), con decorrenza dal giorno della maturazione del credito qualunque sia la causa del ritardato pagamento, ed è altresì produttivo di interessi, come reso evidente anche dal riferimento ai "crediti accessori" contenuto nel secondo comma del detto art. 2.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)