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Sez. L, Sentenza n. 14761 del 30/12/1999 (Rv. 532658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto dovuto dal fondo di garanzia istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 - Interessi e rivalutazione monetaria sulla somma capitale - Spettanza dalla data di maturazione del diritto fino al pagamento effettivo - Fattispecie relativa ad operata esclusione del periodo tra la esecutività dello stato passivo del fallimento del datore di lavoro e la presentazione all'INPS della domanda amministrativa.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Sulla somma capitale dovuta dal fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è dovuta la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi, dalla data di maturazione del diritto sino al pagamento effettivo. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata che in una fattispecie relativa al fallimento del datore di lavoro aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi sul trattamento di fine rapporto dovuto dal suddetto fondo di garanzia dalla data di maturazione del credito sino a quella della declaratoria di esecutività dello stato passivo e - successivamente - dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'INPS fino a quella dell'avvenuto pagamento, con esclusione quindi del periodo intermedio compreso tra la data della declaratoria di esecutività dello stato passivo e la data di presentazione all'INPS della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)