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Sez. 2, Sentenza n. 4925 del 08/03/2006 (Rv. 587605 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA | Decadenza del committente dalla garanzia per i vizi - Riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d'opera - Applicabilità dell'articolo 1667 cod.civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587605-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA

La disciplina che, con riguardo all'appalto, l'articolo 1667 cod. civ. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di danni del committente di lavori di falegnameria citato in giudizio per il corrispettivo, a causa dei vizi dell'opera; la predetta sentenza era stata censurata per avere ritenuto superata la questione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi a seguito del riconoscimento degli stessi da parte del prestatore d'opera, sostenendo, tra l'altro, che l'articolo 1667 cod. civ. non è applicabile al contratto d'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)