Sez. 5 - , Sentenza n. 21454 del 06/07/2022 (Rv. 665312 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Partecipazione di fondi di investimento statunitensi in società italiane - Distribuzione di dividendi nel periodo 2007-2010 - Ritenuta applicabile - Art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia USA - Interpretazione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo", va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità` comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati "ratione temporis", sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 77 del 1983.
Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 9, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 9 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)