diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014 (Rv. 631930 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - "Gravi ed eccezionali ragioni" - Delimitazione - Riferimento alla "natura processuale della pronuncia" - LegittimitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631930-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)