diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014 (Rv. 633429 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Condizioni - Gravi ed eccezionali ragioni in assenza di reciproca soccombenza - "Peculiare natura della pronuncia" di improcedibilità dell'appello - Inidoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633429-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello. (Nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l'appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame per la "peculiare natura" della pronuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)