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Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 11/10/1978 (Rv. 394209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI AGENZIA E SULLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI ESCLUSIVA; IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA SULL'ENTITA DI UNA PROVVIGIONE; INAMMISSIBILITA).*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI AGENZIA E SULLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI ESCLUSIVA; IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA SULL'ENTITA DI UNA PROVVIGIONE; INAMMISSIBILITA).*

L'art 334 cod proc civ, nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che essa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza gia investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, per cui l'interesse ad impugnare sorga proprio dall'impugnazione principale. Al contrario, quando l'impugnazione incidentale venga proposta contro un capo di pronuncia indipendente da quello investito dall'impugnazione principale, e rispetto a cui l'interesse ad impugnare sia sorto fin dal momento d'emanazione della sentenza, che ha gia determinato una situazione di soccombenza, l'impugnazione, incidentale dal punto di vista temporale, ma avente natura autonoma, sara ammissibile solo se proposta nei termini di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza d'appello, con cui si era ritenuta non incidentale, e tardiva, un'impugnazione concernente l'entita di una provvigione, mentre l'impugnazione principale aveva riguardato l'esistenza del rapporto di Agenzia e la violazione del patto d'esclusiva). (Conf 33/77, mass n 383541; (Conf 3265/73, mass n 367115).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)