Sez. 5, Sentenza n. 30080 del 03/07/2009 Ud. (dep. 20/07/2009) Rv. 244500 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Consegna di una somma di denaro per conto della persona offesa - Integrazione del reato di cui agli art. 110 e 629 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 cod. pen.), il quale richiede che l'azione incriminata sia frutto di volontaria adesione alla condotta tipica altrui, occorre che il soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all'ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il mandatario abbia abusato, o almeno che ne sia stato dissuaso dal sottrarsi alla minaccia; con la conseguenza che in assenza di prove certe ed univoche che accertino la sussistenza di tali elementi, la condotta di colui che consegni una somma di denaro all'autore di un'estorsione in nome dell'offeso, non integra gli estremi del reato di concorso in estorsione (art. 110 e 629 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)