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Sez. 2, Sentenza n. 5845 del 16/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201334 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - In genere | Intermediario - Concorso nel delitto di estorsione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201334-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - In genere

Colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultimo, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)