Sez. L, Sentenza n. 5571 del 05/06/1998 (Rv. 516134 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Personale autoferrotranviario - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988 - Qualifiche - Disciplina - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - Controversia relativa a figura professionale non prevista sulla contrattazione a livello nazionale - Riferimento ad accordi aziendali - Ammissibilità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 1 legge n. 270 del 1988 ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche del personale, statuendo altresì che i regolamenti aziendali non possono derogare ai contratti collettivi nazionali; ne consegue che la controversia relativa all'esatto livello da attribuirsi ad una figura professionale non prevista dalla contrattazione nazionale (nella specie, conducente di convogli a cremagliera) non può essere decisa sulla base dell'inquadramento a tale figura attribuita da un accordo aziendale, ma va risolta individuando nella contrattazione nazionale il livello più adeguato alle mansioni espletate dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di applicare un accordo aziendale prevedente, ai fini dell'inquadramento, l'equiparazione della figura dei conduttori di funicolare a quella dei conducenti di linea).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)