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Sez. L, Sentenza n. 13212 del 26/11/1999 (Rv. 531540 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Personale autoferrotranviario - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988 - Disciplina del rapporto - Delegificazione - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità da parte della contrattazione aziendale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531540-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 1 legge 12 luglio 1988 n. 270, che ha delegificato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie, solo la contrattazione collettiva nazionale - e non anche quella di livello territoriale inferiore - può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n.148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso. Conseguentemente la contrattazione collettiva aziendale (nella specie, recante la previsione di un passaggio alla qualifica superiore per mera anzianità) non può derogare, neppure "in melius", alle prescrizioni della contrattazione collettiva nazionale, che da quest'ultima siano state previste, esplicitamente od implicitamente, come non derogabili.

Riferimenti normativi: Legge 01/07/1988 num. 270 art. 1, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)