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Sez. L, Sentenza n. 19122 del 15/12/2003 (Rv. 568891 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Personale autoferrotranviario - Regime successivo alla entrata in vigore dela legge n. 270 del 1988 - Disciplina del rapporto - Delegificazione - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - DerogabilitĂ  da parte della contrattazione aziendale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568891-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Per effetto del combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 1 legge 12 luglio 1988 n. 270, che ha delegificato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie, dando attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore, solo la contrattazione collettiva nazionale - e non anche quella di livello territoriale inferiore - può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n.148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso. Ne consegue che gli accordi aziendali (nella specie, aventi per oggetto il passaggio dei dipendenti alla qualifica superiore per mera anzianità di servizio) non possono dettare disposizioni diverse, neppure migliorative, rispetto alle prescrizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 01/07/1988 num. 270 art. 1, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)