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Sez. L, Sentenza n. 4366 del 23/02/2009 (Rv. 607749 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Dei dipendenti postali - Maturata dopo il 31 dicembre 1994 ed erogata dall' IPOST fino alla soppressione della relativa gestione separata - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607749-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA

All'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata dopo il 31 dicembre 1994 ed erogata dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) fino alla soppressione della relativa gestione separata a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'ente Poste Italiane (di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1997), si applica il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)