Sez. L, Sentenza n. 7392 del 19/04/2004 (Rv. 572163 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di cumulo con gli interessi ex art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Ambito della disposizione - Riferibilità ai soli crediti previdenziali vantati verso enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - Conseguenze - Applicabilità del divieto all'indennità premio di servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali dall'INPDAP (ex INADEL) - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile all'indennità premio di servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali dall'INPDAP (ex INADEL), trattandosi di indennità avente natura retributiva e non Previdenziale, ed essendo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati (anche) nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma trentaseiesimo, della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724, ma solo per i crediti per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)