diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16284 del 03/08/2005 (Rv. 583486 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994 - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti di enti pubblici non economici - Corte Cost. n.459 del 2000 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583486-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n.459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici (quale, nella specie, l'Istituto nazionale della previdenza sociale), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi ("ragioni di contenimento della spesa pubblica", non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)