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Sez. 2, Sentenza n. 5235 del 21/04/2000 (Rv. 535919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA | Giudice di pace - Atto introduttivo del giudizio - Sottoscrizione - Cause di valore inferiore ad un milione di lire - Sottoscrizione personale della parte - Validità - Sottoscrizione di rappresentante munito di mandato scritto - Validità - Conseguenze - Atto sottoscritto da avvocato esercente "extra districtum" - Validità.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA

In tema di procedimenti dinanzi al giudice di pace, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla parte tramite avvocato esercente "extra districtum" e sottoscritto da quest'ultimo è pienamente legittimo tutte le volte in cui il valore della controversia risulti inferiore a lire un milione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 82, primo comma, cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 20 della legge 374/91 -, a mente del quale la parte può, in tal caso, stare in giudizio personalmente, e dell'art. 317 stesso codice - come modificato dall'art. 26 della legge 374/91-, secondo il quale la parte stessa può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all'atto di citazione o in atto separato. In tal caso, difatti, non rileva la qualifica del sottoscrivente di difensore non abilitato, bensì soltanto quella di "rappresentante munito di mandato scritto in calce all'atto o in atto separato", sì che l'unico presupposto richiesto "ex lege" per la validità dell'atto "de quo" è quello che il valore della causa non superi il milione di lire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)