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Sez. L, Sentenza n. 28718 del 03/12/2008 (Rv. 605729 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Art. 24 della legge n. 794 del 1942 - Inderogabilità dei minimi tariffari per prestazioni giudiziali - Prestazioni rese fuori dal processo strettamente dipendenti da un mandato alle liti - Inclusione - Difetto di procura alle liti - Conseguenze - Attività svolte fuori del processo da professionista legale - Applicabilità, anche analogica, dell'art. 24 citato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605729-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Ai fini della applicazione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942, riguardante l'inderogabilità degli onorari minimi stabiliti per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, devono considerarsi prestazioni giudiziali anche tutte quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Ne consegue che, in difetto di conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in giudizio, non è possibile invocare una applicazione analogica del citato art. 24 in relazione alle anzidette prestazioni comunque rese dal professionista legale fuori del processo, sia perché una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente ai compensi minimi, anche per attività che possono essere svolte da soggetti non in possesso della qualifica professionale, si pone quale deroga, ancorché legittima, al principio di libera prestazione di servizi prevista dall'art. 49 del Trattato CE (Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, in C-94/04 e C-202/04), sia perché non insorge un rapporto professionale tra patrono e cliente, tale da determinare, secondo norme inderogabili, il contenuto economico del compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che potesse essere applicata la tariffa professionale forense nei minimi inderogabili per prestazioni giudiziali ad avvocato che aveva svolto attività di consulenza e gestione dell'ufficio legale di un Comune, senza che fosse al medesimo stata mai conferita una procura per la rappresentanza e difesa in giudizio dello stesso Comune).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)