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Sez. 5, Sentenza n. 16429 del 15/07/2009 (Rv. 609126 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. soggetta ad impugnazione - Potere dell'Amministrazione di procedere all'imposizione - Configurabilità - Condizioni - Individuazione di un atto traslativo - Necessità - Contestazione da parte del contribuente del titolo giustificante il tributo - Conseguenze - Sospensione del processo per pregiudizialità - Possibilità.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609126-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'impugnazione di una sentenza dichiarativa di un trasferimento immobiliare ex art. 2932 cod. civ., seppure non consente all'Amministrazione finanziaria la liquidazione e riscossione dell'INVIM, non le preclude di procedere alla imposizione individuando l'esistenza, a monte della sentenza, di un atto traslativo, produttivo del detto incremento. In tal caso, qualora il contribuente, in sede di impugnazione dell'atto impositivo, contesti l'esistenza dell'atto di trasferimento, il giudice potrà sospendere il processo, in attesa della definizione del giudizio relativo al trasferimento dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)