Sez. 5, Sentenza n. 4612 del 27/03/2003 (Rv. 561520 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Sentenze ex art. 2932 cod. civ. non passate in giudicato - Soggezione all'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA
Sono soggette all'INVIM le sentenze di trasferimento della proprietà, ancorché non passate in giudicato, atteso che le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932, secondo comma, cod. civ. sono considerate atti di alienazione a titolo oneroso dall'art. 2, secondo comma, d.P.R. 643/1972 e che l'art. 31 del medesimo d.P.R. fa rinvio, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'INVIM in caso di alienazione a titolo oneroso, all'art. 37 d.P.R. 131/1986 sull'imposta di registro, che sottopone a tale imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)