diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 642 del 14/02/1977 (Rv. 384207 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DOLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384207-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DOLO - NOZIONE.*

La causa di annullamento del contratto di Assicurazione prevista dall'art 1892 cod proc civ esige il concorso simultaneo di tre elementi essenziali: a) che l'assicurato - o, nel contratto di Assicurazione sulla vita di un terzo, il soggetto sulla cui vita l'Assicurazione dovra essere stipulata - abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti; b) che tali dichiarazioni abbiano avuto influenza sulla rappresentazione del rischio, nel senso che esse siano di tale natura che l'assicuratore, se avesse conosciuto l'esatta e completa realta, non avrebbe dato il suo consenso e non lo avrebbe dato alle medesime condizioni; C) che le reticenze o le inesattezze siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurando. Per la configurabilita del dolo non sono, peraltro, necessari veri e propri artifici o raggiri, o altri mezzi fraudolenti, quali sono richiesti dall'art 1439 cod civ ai fini dell'annullamento dei contratti in genere, ma sono sufficienti la coscienza e la volontarieta del mendacio o della reticenza al fine di ingannare l'assicuratore, influendo sulla sua rappresentazione del rischio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)