Sez. 1, Sentenza n. 3751 del 26/07/1978 (Rv. 393278 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO EX ART 1892 COD CIV - PRESUPPOSTI - MANCATA RISPOSTA DELL'ASSICURATO AL QUESTIONARIO IN ORDINE AD UN PROGRESSO RAPPORTO ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO UN MEDESIMO RISCHIO E AD UNA DENUNZIA PRESENTATA AL PRECEDENTE ASSICURATORE - RETICENZA E FALSITA DELLA DICHIARAZIONE - CONFIGURABILITA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO EX ART 1892 COD CIV - PRESUPPOSTI - MANCATA RISPOSTA DELL'ASSICURATO AL QUESTIONARIO IN ORDINE AD UN PROGRESSO RAPPORTO ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO UN MEDESIMO RISCHIO E AD UNA DENUNZIA PRESENTATA AL PRECEDENTE ASSICURATORE - RETICENZA E FALSITA DELLA DICHIARAZIONE - CONFIGURABILITA.*
I presupposti per far luogo all'annullamento del contratto di Assicurazione ex art 1892 cod civ sono sostanzialmente tre: a) l'esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato relative a circostanze a lui note, riguardanti la valutazione del rischio assicurato; b) la Rilevanza di tali dichiarazioni ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, il quale, se avesse conosciuto la verita, non avrebbe stipulato il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni diverse; C) che la reticenza o le dichiarazioni inesatte siano il frutto di dolo o di colpa grave dell'assicurato. Poiche il primo presupposto si riscontra tutte le volte in cui il contraente ha taciuto o detto il falso col deliberato proposito di trarre in inganno l'assicuratore anche se non ricorrano veri e propri raggiri, mentre il secondo va determinato con riguardo all'intensita dell'Obbligo precontrattuale di informazione incombente sull'assicurato; e correttamente motivata la decisione di merito che ha ravvisato la reticenza e la falsita delle dichiarazioni nel fatto che l'assicurato, nel rispondere alle specifiche domande contenute nel questionario sottopostogli dall'assicuratore, ha omesso di dare notizia di un pregresso rapporto assicurativo avente ad oggetto un medesimo rischio (nella specie, Assicurazione contro il furto) e della denunzia di furto presentata alla precedente compagnia di Assicurazione. (V 1779/77, mass nn 385498, 385499, 385500; (V 1881/73, mass n 364928; (Conf 642/77, mass n 384207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)