Sez. U, Ordinanza n. 525 del 05/06/1998 (Rv. 516093 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Deduzione di omessa pronuncia - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Condizioni - Deduzioni di errori "in iudicando" o "in procedendo" - Inammissibilità.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE
Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo il paradigma degli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. è ammissibile nell'ipotesi in cui il rifiuto di decisione da parte del giudice amministrativo (nella specie Corte dei Conti) si basi sul presupposto dell'esorbitanza della relativa questione da quelle rientranti nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, ma non è esperibile per far valere omissioni o lacune cui il detto giudice sia incorso nell'affermare o negare la legittimità del provvedimento impugnato, vertendosi in tema di errori "in iudicando" o "in procedendo" i quali si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)