diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 1853 del 26/01/2009 (Rv. 606229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria esaminata dal T.a.r. - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Condizioni - Denuncia di "error in iudicando" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospettino come omissioni dell'esercizio del potere giurisdizionale errori "in iudicando" o "in procedendo". (In applicazione del suddetto principio è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che lamentava l'omesso esame da parte del Consiglio di Stato della pronuncia di risarcimento del danno contenuta nella sentenza del Tar insieme all'accoglimento del ricorso, rispetto alla quale il Consiglio aveva dichiarato improcedibile il ricorso, perché proposto avverso un parere ormai travolto senza valutare che la stessa sentenza conteneva anche la condanna di risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)