Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995 (Rv. 492194 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Opere necessarie per l'eliminazione dei difetti - Pagamento della somma di denaro corrispondente al costo di esse o esecuzione diretta di tali opere - Condanna alternativa dell'appaltatore - Ammissibilità - Richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di conclusioni - "Emendatio libelli" - Configurabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
Con l'azione ex art. 1669 cod. civ. il committente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, ovvero all'esecuzione diretta di tali opere, giacché l'art. 1669 cit. riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario. La richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di precisazione delle conclusioni non integra una "mutatio libelli", ma un'"emendatio", consentita dall'art. 184 cod. proc. civ., rispetto alla domanda alternativa formulata con l'atto di citazione, non risultandone immutato né il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa ("causa petendi"), né l'originario "petitum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)