Sez. 5, Sentenza n. 7359 del 24/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165673 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE DI BENI ED ATTIVITÀ - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE DI BENI ED ATTIVITÀ - NOZIONE.*
In tema di bancarotta fraudolenta, deve intendersi per "distrazione" qualunque fatto - diverso dall'occultamento, dissimulazione distruzione, dissipazione di beni e diverso dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti - mediante il quale l'imprenditore coscientemente faccia uscire dal proprio patrimonio qualcuno dei beni che lo compongono per impedirne l'acquisizione da parte degli organi del fallimento. (Conf mass nn 160384, 160107 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)