Sez. 5, Sentenza n. 7788 del 29/06/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160384 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE DI BENI ED ATTIVITÀ - DISTRAZIONE - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE DI BENI ED ATTIVITÀ - DISTRAZIONE - ESTREMI.*
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta nella specie particolare della distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diversa dal nascondimento materiale (occultamento) o giuridico (dissimulazione) diretta a distaccare dal patrimonio, senza immettervi il corrispettivo, beni ed attività in genere onde impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari compiuta da chi, in concreto, abbia avuto l'effettivo potere di gestione della società dissestata, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)