Sez. 5, Sentenza n. 8755 del 23/03/1988 Ud. (dep. 08/08/1988) Rv. 179047 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
In tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione, nel senso voluto dal legislatore all'art. 216 n. 1 legge fallimentare, deve intendersi qualunque fatto diverso dall'occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti, mediante il quale l'imprenditore faccia coscientemente uscire dal proprio patrimonio più beni al fine di impedirne l'apprensione da parte degli organi del fallimento. (V mass n 174943; (V mass n 170812; (V mass n 170792; (Conf mass n 165673; (Conf mass n 160384; (Conf mass n 160107).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)