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Sez. U, Sentenza n. 3030 del 01/03/2002 (Rv. 552728 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Natura di prestazione a carattere tributario - Conseguenze - Controversie giurisdizionali - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione del G.A. - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552728-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti i tributi comunali e locali (nella specie, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) tutte le volte in cui il contribuente abbia a contestare, nell'"an" e nel "quantum", la pretesa impositiva azionata dall'ente territoriale, impugnando, per l'effetto, gli atti impositivi, e così ponendo in discussione la specifica obbligazione tributaria ad essi riferibile (art. 2 comma primo lett. h del D.Lgs. 546/1992), senza investire direttamente i cosiddetti atti autoritativi presupposti, e cioè i provvedimenti di carattere generale (regolamento e tariffa), con riferimento ai quali la competenza giurisdizionale spetta, invece, al giudice amministrativo (art. 7, comma quinto D.Lgs. 546/1992 citato).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)