Sez. 1, Ordinanza n. 1264 del 03/04/1970 Cc. (dep. 01/07/1970) Rv. 114824 - 01
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE - SINDACATO SULL'USO DEL POTERE DISCREZIONALE - LIMITI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE - SINDACATO SULL'USO DEL POTERE DISCREZIONALE - LIMITI.*
Il potere dovere spettante al giudice ordinario di verificare la legittimita di un atto amministrativo, della cui violazione sia chiamato a giudicare, non puo giungere fino alla valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica amministrazione. Il vizio logico giuridico del provvedimento puo tradursi in un vizio di legittimita pienamente sindacabile solo nel caso che l'atto manchi del tutto di motivazione ovvero che questa sia manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposto di fatto e conclusione, cosi da evidenziare un abuso del potere discrezionale. (applicazione in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio). (V 106785, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)