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Sez. 3, Sentenza n. 15586 del 03/02/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 231508 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Aree protette - Navigazione a motore - Violazione della legge n. 394 del 1991 - Individuazione dell'area con strumenti di segnalazione - Necessità - Momento di operatività - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231508-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

La navigazione a motore nelle aree protette marine, anche se non segnalate ai sensi dell'art. 2, comma nono bis, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, avvenuta in epoca precedente alla entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, integra la violazione dell'art. 19, comma terzo, della citata legge n. 394, sanzionata dal successivo art. 30, comma primo, atteso che soltanto con l'art. 9, comma primo, della citata legge n. 172, che ha introdotto il comma nono bis dell'art. 2 della legge n. 394, è stato prescritto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione debbano essere individuati con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla associazione internazionale di segnalazioni marittime (AISM-IALA).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 2 com. 9 n. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 08/07/2003 num. 172 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)