Sez. 3, Sentenza n. 27683 del 21/04/2010 Ud. (dep. 16/07/2010) Rv. 247917 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree marine - Necessità di perimetrazione - Esclusione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 2 com. 9 n. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19 com. 3, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)