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Sez. 3, Sentenza n. 6745 del 18/01/2006 Ud. (dep. 22/02/2006) Rv. 233556 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Aree protette - Navigazione a motore - Divieto - Individuazione dell'area con strumenti di segnalazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233556-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991 n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, che ha introdotto, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ai sensi del quale i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'Association International de Signalisation Maritime.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 08/07/2003 num. 172 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)