Sez. 3, Sentenza n. 44334 del 10/09/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265049 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Aree protette - Navigazione a motore - Divieto - Individuazione dell'area con strumenti di segnalazione conformi alla normativa vigente - Necessità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172, che, introducendo, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ha previsto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'"Association International de Signalisation Maritime".
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 08/07/2003 num. 172 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)