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Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1998 (Rv. 512601 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Amministratore - Potere di rappresentanza ex art. 2298, primo comma cod. civ. - Estensione - Distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512601-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 2298, primo comma cod. civ. l'amministratore della società in nome collettivo può compiere tutti gli atti che si pongono come mezzo al fine per il raggiungimento dello scopo sociale e, quindi, in primo luogo quei negozi che attuano essi stessi l'attività imprenditoriale costituente l'oggetto della società. Il potere di rappresentanza si estende a tutti quegli atti che ineriscono all'oggetto sociale, senza necessità di distinguere in questo ambito tra atti di ordinaria amministrazione ed atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che anche un'alienazione di beni potrebbe ritenersi, con riferimento all'oggetto sociale, rientrare tra i poteri dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)