Sez. 1, Sentenza n. 8472 del 26/08/1998 (Rv. 518379 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Amministratore di società operante in modo affiancato e coordinato con altra nello stesso settore produttivo e commerciale - Compiti - Portata - Fideiussione per le esposizioni bancarie di quest'ultima - Concessione - Potere - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nei compiti dell'organo gestionale di una società di persone, ai sensi degli artt. 2266, 2298 e 2318 cod. civ., sono "naturalmente" compresi (in carenza di espressa limitazione) non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi, se configurano strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale. Pertanto, quando due società, di cui una di persone e l'altra di capitali, sono state create per operare in modo affiancato e coordinato nello stesso settore produttivo e commerciale, con partecipazioni in larga misura sovrapposte ed inoltre con fini convergenti, senza confronto concorrenziale, l'amministratore della società di persone, in carenza di esplicita deroga nell'atto costitutivo, ha il potere di concedere fideiussione per le esposizioni bancarie dell'altra, dovendo la fideiussione ritenersi compresa nell'oggetto sociale, essendo l'efficienza e la salute della società garantita obbiettivi anche della prima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)